Sulla Differenza tra Diffamazione e Ingiuria

Spesso, erroneamente, sento utilizzare il termine “diffamazione” e il termine “ingiura” come sinonimi, ma in realtà sono due fattispecie illecite ben delineate e totalmente differenti tra loro.

Se è vero che il bene giuridico tutelato dalle due norme riguarda il decoro e l’onore di una persona, è altrettanto vero che queste ultime si realizzano e si configurano in due momenti ben separati.

Esempio pratico: Tizio offende Caio, comunicando con più persone, in sua assenza. In questo caso, siamo dinanzi al reato di diffamazione di cui all’art 595 cp. Se invece, Tizio offende la reputazione di Caio mentre quest’ultimo è lì presente ad ascoltare queste parole, siamo dinanzi all’ingiuria che, dal 2016, non è più considerato reato.

E’ chiaro,a questo punto, che per la configurabilità del reato di diffamazione è importante verificare se l’offesa sia stata fatta in presenza o in assenza della persona interessata.

Come ho già riportato sopra, dal 2016 l’ingiuria non è più un reato ma è un mero illecito civile.

Dunque, se per procedere per diffamazione è essenziale sporgere una denuncia-querela e recarsi presso un avvocato penalista, per l’ingiuria si potrà procedere solo ed esclusivamente per il riconoscimento di un risarcimento danni in sede civile.

Ricordo che se la diffamazione è fatta utilizzando i social, siamo dinanzi all’ipotesi del terzo comma dell’art 595 cp, che può prevedere una pena massima di ben 3 anni di reclusione.

Concludo dicendo che, prima di agire come leoni da tastiera, è fondamentale essere consapevoli dei grossi rischi penali a cui si va incontro in caso di denuncia per diffamazione da parte della persona offesa.

Avv. Aniello Mancuso