-Articolo di Giulia Baldissera-
La giustizia minorile, settore sfidante per il legislatore e gli operatori sociali e del diritto, si interfaccia con una tensione peculiare per la materia, tra la retribuzione e quindi la punizione con l’opportuna pena, e adempiere a quello che è l’obiettivo primario, sia per il minore autore che vittima del reato al “pieno sviluppo personale, la dignità, l’educazione e il reinserimento sociale del minore – autore o vittima del reato –, lungo il cammino di cittadinanza e responsabilità attive che conduce verso l’assunzione di un ‘ruolo costruttivo’ nel mondo” ( Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’art. 40).
I principi del migliore e preminente interesse e della speciale protezione del fanciullo e dell’adolescente, rappresentano un baluardo limitativo ad interventi di carattere punitivo e repressivo, portando di contro ad un’apertura significativa verso forme di giustizia che aspirino ad un ruolo costruttivo e responsabilizzante.
Da un lato, quindi, la giustizia minorile tende ad escludere e contenere il diritto penale afflittivo nei confronti del giovane autore di reato, dall’altro apre a modelli di giustizia diversi, responsabilizzanti, mantenendosi sempre all’interno dei principi e delle garanzie della giustizia penale e dello stato di diritto.
Parimenti di fronte alla vittima minorenne, all’offeso del reato occorre aprire a modelli di giustizia che permettano di superare, comprendere e costruire vie di cambiamento rispetto all’esperienza patita, tentando di ridurre sofferenze e insidie della vittimizzazione ripetuta e secondaria. Questo, è evidente essere un dovere che chi in prima linea si occupa di diritti dei minori, dovrebbe maggiormente tenere in considerazione per costruire dal gravame del reato un ruolo edificante per entrambe le parti.
Alla luce di quanto dedotto, emerge con prepotenza un presupposto giuridico e culturale confermato dalle diverse fonti internazionali di soft law e di documenti di indirizzo internazionale in tema di giustizia minorile : l’esigenza di una child-friendly justice.
Tale locuzione, che può essere maccheronicamente tradotta con “giustizia a misura di minore”, ha il suo cardine nel ricorso come last resort, ovvero ultima chance, alle sanzioni penali detentive, in favore di misure di carattere educativo seppur responsabilizzante, ed al contempo concentrandosi sulla protezione della vittima di reato minorenne dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, affrontando, pertanto, una considerazione individualizzata della vulnerabilità e della specifiche esigenze di protezione dell’offeso, unitamente al riconoscimento del diritto all’informazione e al sostegno.
Per entrambe le parti-minore in qualità di autore o vittima di reato-sono indispensabili il diritto a un trattamento rispettoso, sensibile delle diverse esigenze e non discriminatorio, volto al reinserimento sociale, all’ascolto e alla sua partecipazione attiva alla procedura processo o non.
In tale contesto non può non vedersi come la giustizia riparativa, la restorative justice abbia un ruolo preminente, dato che riesce a raccogliere in sé senza sacrificarli i contenuti essenziali della persistente contrapposizione tra risposta al reato, responsabilizzazione e necessità di protezione delle vittime minorenni.
Analiticamente, nei documenti internazionali in tema di giustizia penale minorile appaiano delle espresse indicazioni operative in favore di percorsi di tipo riparativo ai fini della costruzione di una child friendly justice.
In tal senso si possono citare le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” adottate dalle Nazioni Unite il 29 novembre 1985 (c.d. Regole di Pechino), le quali all’art. 5 affermano che il processo penale minorile «deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti dei giovane sia proporzionale alle circostanze del reato e all’autore dello stesso» altresì all’art. 8 affermano che «dovrebbe essere considerata l’opportunità, se possibile, di trattare i casi di giovani delinquono senza ricorrere al processo formale davanti le autorità competenti», sulla stessa linea si pone la “Raccomandazione nr. (87) 20” del Comitato dei Ministri sulle risposte sociali della delinquenza minorile, esprimendo la necessitò che il sistema penale minorile incoraggi la ricomposizione del conflitto mediante forme di “diversion” e “mediation” (capoverso 2).
Fatte queste premesse, è di primaria importanza non dimenticare alcuni punti fondamentali:
- prestare particolare attenzione, anche nel contesto dei percorsi di giustizia riparativa,
alla vulnerabilità e alle esigenze di protezione delle persone minorenni;
- adattare i percorsi di giustizia riparativa alla condizione giuridica della persona di
minore età, sottoposta a responsabilità genitoriale, assicurando l’assistenza dei
genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale e prevendendo un’apposita disciplina riguardo alla partecipazione di questi ultimi a percorsi di giustizia riparativa;
Infatti, la restorative justice contempla i propri obiettivi nella:
-riparazione delle relazioni lese dal reato (repair damaged relationships);
-sostegno alle vittime e la loro partecipazione (support victims,give them a voice,enable their partecipation and address their needs);
-assunzionr di responsabilità ( encouraging all concerned parties to take responsibility, particularly by the offenders);
-eventuale riparazione con risultati riparativi orientati al futuro (identify restorative, forward-looking outcomes).
Tali obiettivi si conformano perfettamente con le esigenze espresse dall’art. 40 della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, infatti la partecipazione attiva, è esercizio di un ruolo costruttivo nella società, esperienza di impegno personale in una dimensione comunitaria; tanto più lo è il gesto riparativo, simbolico o materiale.
L’incontro con il vissuto dell’altro è infine un veicolo privilegiato per la comprensione del valore non solo personale ma anche altrui, dell’intangibilità dunque di alcuni limiti, del significato profondo delle regole che tutelano i diritti e le libertà fondamentali.
Parimenti, lo stesso paragrafo 3 dell’art. 40, sancisce che gli Stati parte debbano adottare risposte all’illecito che contemplino anche soluzioni stragiudiziali, quali quelle proposte dalla giustizia riparativa quando si innesta nel procedimento: “Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.”
Per quanto attiene alla vittima minore di età, viene in rilievo l’art. 39 della medesima convenzione che richiede agli Stati di approntare strumenti adeguati perché la vittima di violenza di minore età riceva opportuno sostegno, al fine di recuperare dal punto di vista fisico, ma anche psicologico ed emotivo. Si tratta qui di un diritto alla ‘cura’, da che è concretizzabile a partire da un ascolto autentico, finalizzato all’accoglienza della vittima.
In presenza di vittime minorenni la giustizia riparativa – tenute in considerazione l’età e la capacità di discernimento,– può costituire in tal senso uno strumento prezioso potendo offrire alle persone coinvolte lo spazio e il luogo per un ascolto empatico e libero dal giudizio. Ciò avviene tramite un primo momento di accoglienza individuale (il cosiddetto colloquio preliminare che costituisce un importante momento di riconoscimento), che deve essere offerto a prescindere dalla volontà di proseguire il percorso nel dialogo con l’offensore;
tale incontro infatti viene proposto senza costituire un esito necessario né tanto meno obbligato.
Pertanto, si può affermare che la giustizia riparativa deve essere concepita e realizzata nell’interesse superiore del minore,
facilitando il diritto del minore ad essere ascoltato esprimendo il diritto del minore ad avere una giustizia con un focus specifico sulla responsabilizzazione e reintegrazione della società per il minore autore del reato e di opportuno sostegno, al fine di recuperare dal punto di vista fisico, ma anche psicologico ed emotivo per il minore vittima.
![]() |
Giulia Baldissera, mediatrice penale-
Appassionata di diritto minorile, diritto penale minorile, esecuzione penale e giustizia riparativa. |