La Sottile Differenza tra Stalking e Molestia

Spesso si commette l’errore di usare il termine “molestia” come sinonimo di stalking.

In realtà, i due reati costituiscono due fattispecie ben distinte e ben separate e diversi sono i beni giuridici tutelati dalle due norme.

Il reato di cui all’art 660 cp si configura quando “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Quindi, ad esempio, l’invio di vari messaggi fastidiosi che, però, non contengono minacce, può costituire il reato di molestia. Diversamente, se questi stessi messaggi contengono minacce e le stesse sono reiterate nel tempo, è possibile che si possa configurare il reato più grave di cui all’art. 612 bis.

Ma non basta.

Infatti, la vittima deve dimostrare che, a seguito delle condotte vessatorie poste in essere dal reo, abbia subito almeno una di queste tre conseguenze:

– un perdurante stato d’ansia;

– timore fondato per la propria incolumità;

– costrizione nel dover cambiare le proprie abitudini di vita.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15625/21: “si configura il delitto di atti persecutori solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di molestia o disturbo alle persone ove le molestie si limitino a infastidire la vittima del reato”.

Infine, ulteriore elemento che distingue le due fattispecie è che il reato di molestie è un reato contravvenzionale ed è punito con l’arresto fino a sei mesi o con la sola ammenda fino a 516 euro; il reato di atti persecutori, invece, è un reato che è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, reato che può prevedere un aumento di pena se sussistono determinate aggravanti.

Avv. Aniello Mancuso