-Articolo dell’Avv. Lucia Apuzzo-
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2022 (ud. 30 settembre 2021), n. 7635 Presidente Cassano, Relatore Petruzzellis
Con ordinanza n. 23147 del 14 aprile 2021 (dep. 11 giugno 2021) la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“Se la detenzione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione”. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7635 (ud. 30.06.2021 dep. il 30.03.2022) hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione”. Ma ricostruiamo i termini della vicenda. La Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con cui l’imputato era stato giudicato colpevole del reato di evasione. La difesa promuoveva ricorso in Cassazione denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado. In particolare, il difensore dell’imputato aveva rappresentato al Tribunale che l’imputato fosse detenuto agli arresti domiciliari per altra causa. Il giudice aveva rinviato l’udienza ma senza disporre la traduzione dell’imputato per la successiva che si era, quindi, svolta senza la sua partecipazione, pur permanendo le condizioni di restrizione. A parere della difesa, la Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di nullità del primo giudizio, ha ritenuto erroneamente insussistente il dovere del giudice di disporre la traduzione dell’imputato; secondo questa tesi, sarebbe l’imputato stesso a doversi attivare presso il giudice del diverso procedimento in cui era stata applicata la misura, per ottenere l’autorizzazione a recarsi in udienza, pur in assenza di una disposizione di legge in tal senso. Secondo il ricorrente, nella nozione di legittimo impedimento a comparire dovrebbe ricomprendersi qualunque limitazione della libertà personale, con la conseguenza che il giudice dovrebbe concedere un rinvio dell’udienza al fine di consentire la partecipazione dell’interessato, a meno che lo stesso non abbia manifestato rifiuto a presenziare. La Sesta Sezione, investita del ricorso, rilevava che sul punto si registrava un contrasto interpretativo. Secondo il primo orientamento (ex multis anche S.U. n. 37483 del 26/09/2006, Arena e S.U. n. 35399 del 26/06/2010), l’imputato tratto a giudizio in stato di libertà e poi ristretto per altra causa successivamente, versa in uno stato di legittimo impedimento, qualora non ne sia ordinata la sua traduzione. Non si può, conseguentemente, procedersi in assenza dell’imputato, a meno che lo stesso non abbia espressamente rinunciato a presenziare. Qualora si dichiarasse l’assenza e non vi fosse una espressa rinuncia a comparire, ne deriverebbe la nullità di tutti gli atti compiuti. Secondo l’altro filone esegetico, l’imputato in stato di libertà citato a giudizio e dichiarato assente o contumace, ha l’onere di segnalare tempestivamente il suo stato di detenzione, se non emerge dagli atti o non sia comunicato altrimenti, nonché la sua volontà di partecipare al giudizio. In mancanza, l’imputato non potrebbe, successivamente, chiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo. I giudici della Sesta Sezione, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, avevano evidenziato che il difensore dell’imputato, dinanzi al giudice di prime cure, aveva rappresentato lo stato di detenzione dello stesso per altra causa e, contestualmente, aveva chiesto di disporne la traduzione al fine di poter partecipare al processo; il Tribunale di Crotone aveva disatteso l’istanza e celebrato il processo, ritenendo che, in mancanza di una specifica richiesta di partecipazione da parte dell’imputato, lo stato di detenzione per altra causa non integrasse una ipotesi di legittimo impedimento né ciò facesse sorgere il dovere in capo al giudice procedente di disporre la
traduzione. Ricostruita in fatto la vicenda, il Collegio, nell’ordinanza di rimessione, analizza l’indirizzo interpretativo già tracciato da S.U. n. 37483 del 26/09/2006, evidenziando che la conoscenza da parte del giudice procedente di un legittimo impedimento dell’imputato preclude la dichiarazione di assenza o di contumacia, dichiarazione che potrà aversi solo qualora l’imputato acconsenta alla celebrazione del giudizio in sua assenza ovvero, se detenuto, rifiuti di assistervi; lo stato di privazione della libertà personale per altro titolo in cui viene a trovarsi l’imputato costituisce un legittimo impedimento, anche qualora egli avrebbe potuto comunicarlo in tempo utile per la celebrazione del processo. Nel caso in cui, quindi, manchi la rinuncia alla partecipazione al processo da parte dell’imputato ovvero l’omessa comunicazione del suo stato detentivo, l’accertata presenza di un legittimo impedimento, di cui il giudice che procede sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa. Detto indirizzo interpretativo è stato reiterato anche da S.U. n. 35399 del 26/06/2010 in merito al giudizio camerale d’appello, nonché, più di recente, dalle sezioni semplici (Sez. 2 n. 8098/2016; Sez. 4 n. 19130/2014; Sez. 6 n. 2300/2013). Il Collegio rimettente menziona, inoltre, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone all’imputato, regolarmente citato in stato di libertà e successivamente sottoposto a restrizione per altra causa, l’onere di comunicare “tempestivamente” al giudice che procede il proprio stato detentivo, non desumibile dagli atti e non conosciuto altrimenti, nonché la sua volontà di partecipare al processo. In mancanza, la dichiarazione di assenza o contumacia resa dal giudice è legittima, né l’imputato può, successivamente, invocare la mancata partecipazione al processo (ex multis, Sez. 2 n. 27817/2019; Sez. 2 n. 30258/2017). E’, infatti, non ipotizzabile che ogni volta che un imputato, libero per quella causa, non sia presente in udienza incomba sul giudice l’onere di verificare il suo possibile stato detentivo (Sez. 3 n. 33404/2015). A questo punto, si legge nell’ordinanza di rimessione, il Collegio chiede se possa essere equiparato, per i fini che interessano, il trattamento previsto per i soggetti ristretti in carcere a quelli detenuti presso il domicilio. Secondo il primo orientamento che prende le mosse da S.U. n. 37483 del 26/09/2006, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, anche non inframuraria, di cui il giudice sia reso edotto, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell’imputato e preclude la legittima celebrazione del processo, pur se risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del suo status in tempo utile per la traduzione. A sostegno di tale scelta interpretativa, si adduce la mancanza di una previsione normativa in tal senso e l’eccezionalità del rito contumaciale o in assenza, le cui norme devono intendersi di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 37658/2020; Sez. 5, n. 47048/2019; Sez. 4, n. 18455/2014), osservandosi inoltre che, nell’ottica di un processo di tipo accusatorio, la partecipazione dell’imputato afferisce al diritto di autodifesa, certamente rinunziabile, ma non «delegabile, né confiscabile». Secondo l’opposto e più consistente orientamento, diversamente da quanto previsto per l’imputato in custodia inframuraria, per il quale il giudice deve sempre disporre la traduzione, l’imputato ristretto presso il domicilio per altra causa ha l’onere di chiedere l’autorizzazione al giudice della cautela, di allontanarsi al fine di poter partecipare al giudizio in cui risulta libero (ex multis Sez. 4, n. 10157/2020; Sez. 4, n. 3905/2020; Sez. 5, n. 6540/2018; Sez. 2, n. 7286/2018; Sez. 5, n. 32667/2018; Sez. l, n. 39768/2018; Sez. 7, n. 20677/2018; Sez. 2, n. 48030/2016; Sez. 3, n. 33404/2015; Sez. 5, n. 8876/2014; Sez. 5, n. 12690/2014; Sez. 5, n. 30825/2014). Secondo tale interpretazione, i principi espressi dalla sentenza Arena afferiscono solo all’ipotesi di chi sia in custodia cautelare in carcere e non attengono a chi si trova in regime di arresti domiciliari, poiché questi, ricevuta la citazione a giudizio, è in condizione di chiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a recarsi in udienza (Sez. 6 n. 36384/2014). La Corte, chiamata a dirimere il contrasto, prende le mosse dal richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Arena. In particolare, in quell’occasione, la Corte chiamata a pronunciarsi in un caso di impedimento dell’imputato perché ristretto in carcere per altra causa, ha stabilito che: 1) la conoscenza da parte del giudice di un legittimo impedimento dell’imputato preclude la dichiarazione di contumacia (o di
assenza) e in tal caso la celebrazione dell’udienza è consentita solo se sia stata espressa dall’imputato legittimamente impedito la volontà che si proceda in sua assenza, o sia intervenuto rifiuto di partecipare da parte dell’imputato detenuto; 2) costituisce legittimo impedimento la detenzione per altra causa, anche nell’ipotesi in cui l’imputato avrebbe potuto comunicare tale sua condizione al giudice per consentire la traduzione in tempo utile per lo svolgimento dell’udienza e non lo ha fatto tempestivamente; 3) l’accertata presenza di un legittimo impedimento, comunque venuto a conoscenza del giudice entro la fase dell’accertamento della regolare costituzione delle parti, in mancanza di una rinuncia alla partecipazione non consente la dichiarazione di contumacia (o di assenza) e, ove questa intervenga, deve ritenersi illegittima; 4) la mancanza di una espressa previsione normativa che ponga a carico dell’imputato un onere di comunicazione dello stato di restrizione sopravvenuta è di ostacolo a che possa procedersi ritualmente in contumacia (o in assenza) solo in virtù di un difetto di previa comunicazione dell’interessato; 5) l’onere di rappresentare tempestivamente il proprio impedimento è previsto dalla legge esclusivamente per il difensore (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.). La situazione analizzata dai giudici nella sentenza Arena è, ovviamente, diversa rispetto a quella afferente alla causa posta all’attenzione del Supremo Consesso. In tal caso, infatti, il giudice di prime cure era stato edotto della situazione di restrizione in cui versava l’imputato. Detto impedimento si sarebbe superato qualora il giudice avesse emesso un ordine di traduzione dell’imputato per la successiva udienza ovvero fosse stato autorizzato a partecipare all’udienza con mezzi propri. In casi come quello all’attenzione della Corte non si pone alcun dubbio sull’inesistenza di un dovere di comunicazione da parte del ristretto tanto è vero che, se l’imputato non viene reperito e non comunica lo status impeditivo della presenza in udienza, eventualmente sopravvenuto alla fase delle indagini, è previsto il dovere officioso del giudice di disporre le ricerche anche in carcere, prima di emettere il decreto di irreperibilità, prodromico alla citazione. La questione da risolvere è, quindi, diversa poiché pone il tema della configurabilità di un impedimento assoluto dell’imputato a comparire in udienza, derivante dalla concomitante restrizione per altra causa e, altresì, il tema della conoscenza, da parte del giudice, della predetta condizione. I principi espressi nella sentenza Arena sono stati, poi, richiamati da S.U. n. 35399 del 26/06/2010, pronunciata con riferimento al caso di un imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato nelle forme del rito abbreviato in primo grado, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d’appello. In tale caso, la Corte aveva stabilito che qualora l’imputato si trovi in stato di privazione della libertà personale, sia detenuto in carcere che agli arresti domiciliari per altra causa, il legittimo impedimento è in re ipsa. Il giudice, dunque, quando ne venga a conoscenza, anche in assenza di una richiesta dell’imputato, deve rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, salvo che non vi sia stato il suo rifiuto a presenziare all’udienza. Alcune pronunce delle sezioni semplici, tuttavia, hanno messo in luce la differenza tra l’imputato detenuto in carcere e agli arresti domiciliari per altra causa, valorizzando la circostanza che in tale ultimo caso l’imputato non è assolutamente impedito, ben potendo chiedere l’autorizzazione a presenziare all’udienza, l’accompagnamento o la traduzione al giudice della cautela (Sez. 2, n. 7286/2018; Sez. 5, n. 6540/2018; Sez. 5, n. 12690/2014; Sez. 4, n. 10157/2020; Sez. 7, n. 20677/2018; Sez. 4, n. 3905/2020; Sez. 3, n. 33404/2015). Ad avviso della Corte, detto orientamento non può essere pienamente condiviso. I casi di restrizione della libertà personale diversi dalla custodia in carcere, determinano un legittimo impedimento giuridico, non diverso da quello che si configura nel caso in cui l’imputato sia in carcere; l’esercizio del diritto fondamentale di partecipare al processo, inoltre, non può essere subordinato ad «oneri non espressamente previsti dalla legge» e che «una differenziazione delle due situazioni sarebbe foriera di irragionevolezza» anche sulla scorta della considerazione che chi si trova in carcere può dialogare più agevolmente con l’autorità giudiziaria tramite l’ufficio matricola. Non si può, quindi, operare alcun distinguo tra le due situazioni. La soluzione interpretativa da sostenere è quella che configura in capo all’imputato, che abbia reso edotto
il giudice del suo stato restrittivo sopravvenuto per altra causa, il pieno diritto di poter partecipare al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a suo carico. A tal proposito, si rammenti che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo al paragrafo 6 nell’elencare i diritti riconosciuti all’imputato, presuppone la sua partecipazione al processo, così come sostenuto più volte dalla Corte Edu. Quest’ultima, in particolare, più volte, ha censurato il giudizio contumaciale italiano, inducendo, così, il legislatore ad operare la novella del giudizio in assenza, che presuppone la verifica effettiva e non meramente formale della conoscenza del processo da parte dell’imputato. Anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici richiama gli stessi principi, così come la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, elenca le “nove regole minime” che disciplinano le garanzie da riconoscere all’imputato assente. La giurisprudenza della Corte Edu mira a garantire, in sostanza, la partecipazione al processo da parte dell’imputato; solo qualora emerga una sua inequivoca e chiara volontà di non partecipare, il processo può celebrarsi in sua assenza, essendo, quindi, il frutto di una sua scelta consapevole e chiaramente manifestata. Detti principi, come è noto, sono stati ripresi dall’art. 111 della nostra Carta costituzionale, ancorandosi a quelli del giusto processo, del contraddittorio, dell’immediatezza e dell’oralità, che solo la garanzia di partecipazione al processo può vederli rispettati. Anche la normativa europea ha abbracciato detti principi, si rammenti in particolare la direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016 che prescrive che nelle norme nazionali sia previsto il diritto ad un nuovo processo nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato al di fuori dei casi che legittimano tale procedimento. Sulla scorta di tali considerazioni, è evidente che il procedimento in assenza potrà celebrarsi solo qualora vi sia certezza dell’accusa, della data e delle possibilità di accesso all’udienza da parte dell’imputato e vi sia stato da parte del giudice un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell’interessato di sottrarsi al processo; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione. A conferma della ineludibilità dell’accertamento dell’esistenza di cause impeditive di mancata partecipazione al procedimento da parte dell’imputato, il legislatore ha previsto l’art. 420-ter comma 2 cod. proc. pen. che impone al giudice la verifica dell’impedimento anche in relazione al caso fortuito o alla forza maggiore. Il procedimento in assenza, insomma, è ammesso solo quando non sussistano impedimenti ovvero l’imputato in modo non equivoco e libero abbia scelto di rinunciare al suo diritto di partecipare. Tali condizioni non sussistono qualora il giudice sia a conoscenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della sua libertà personale e non sia stata manifestata dallo stesso, in modo inequivocabile, la sua volontà di non presenziare. Il giudice, pertanto, in tali casi, è chiamato ad esercitare d’ufficio e senza alcuna sollecitazione da parte dell’imputato tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di consentire la partecipazione al processo dell’imputato non rinunciante. Nel caso di impedimento dell’imputato privato della propria libertà personale, la manifestazione di non interesse alla partecipazione non è imposta dalla legge che non pone a carico dell’imputato, citato libero a giudizio e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela ovvero presso il magistrato di sorveglianza. La partecipazione al processo, cioè, non è un interesse perseguibile di sua iniziativa, bensì un diritto. Argomenti contrari non possono essere dedotti dall’interpretazione dell’art. 22 disp. att. cod. proc. pen. Invero, il comma 1 di quest’ultima disposizione prevede il potere in capo al giudice della cautela di autorizzare l’imputato sottoposto a misura coercitiva a comparire, con mezzi propri e per ragioni di giustizia, dinanzi all’autorità giudiziaria. Sembrerebbe evidente, quindi, che, di regola, il potere autorizzatorio sia riconosciuto al giudice della cautela. Detta disposizione, però, non impone di ritenere che per comparire dinanzi ad un’autorità giudiziaria diversa da quella della cautela sia imprescindibilmente richiesta detta autorizzazione. Non è, cioè, condizione necessaria per la comparizione dell’imputato al proprio processo per causa diversa. Il comma 2 della stessa disposizione, infatti, stabilisce che detto potere autorizzatorio sia alternativo all’accompagnamento o alla traduzione e che l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire resta comunque titolare di un autonomo
potere di disporne la traduzione, nei casi in cui tale incombente risulti necessario ma, in tale eventualità, può rivivere il potere del giudice della cautela di riconoscere all’interessato, che si sia attivato presso di lui in tal senso, l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio con mezzi propri, in luogo di avvalersi della traduzione. Secondo gli Ermellini, dunque, l’art. 22 citato per nulla incide sul potere-dovere del giudice che procede di disporre, quando l’atto è dovuto, la traduzione dell’imputato dinanzi a sé, ed anzi espressamente lo menziona, mentre è invece da intendere, più semplicemente, come norma che attribuisce al giudice della misura coercitiva il potere di sostituire la traduzione eventualmente disposta da altro giudice con l’autorizzazione all’allontanamento con mezzi propri, valutandone i presupposti di sicurezza. Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, la Corte ritiene che, ai fini della valutazione dell’impedimento, debbano parificarsi gli effetti delle diverse forme di restrizione, carceraria e domiciliare. Nel caso in cui, quindi, il giudice che procede rilevi lo stato di privazione della libertà personale dell’imputato, per qualsiasi altra causa, libero nel suo procedimento, deve disporre la traduzione dello stesso ed eventualmente il rinvio del procedimento qualora questa non sia possibile per la stessa udienza. Se, invece, detta circostanza non emerga dagli atti, sarà onere dell’imputato o del suo difensore comunicare la causa dell’impedimento a presenziare, poiché sarebbe eccessivamente oneroso gravare l’ufficio che procede di operare le verifiche anche presso gli istituti carcerari, qualora l’imputato libero non compaia. Pertanto, in assenza della rilevabilità dello stato di restrizione dagli atti ovvero della sua comunicazione nel corso del dibattimento, il successivo accertamento di tale preesistente condizione non importa invalidità degli atti processuali antecedenti a tale condizione. All’impossibilità per chi procede, infatti, di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l’onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l’informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante.