LA GOLIARDIA E LE GRAVI CONSEGUENZE QUANDO SI TRATTA DI MOLESTIA SESSUALE.
Come abbiamo già analizzato nell’ultimo articolo pubblicato in data 26/01/2023, il reato di molestia è disciplinato dall’art 660 cp che recita chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516€”.
Dunque, come potete notare, il nostro codice penale non prevede il caso specifico di una molestia a sfondo sessuale.
Ed è quindi opportuno chiedersi “Di quale reato risponderò se, anche per pura goliardia, tocco/sfioro/palpeggio i glutei all’insaputa della persona offesa?”
Ebbene, più volte la Cassazione si è pronunciata e più volte si orientata in questo senso:
chi pone in essere una condotta del genere, non risponderà del reato meno grave previsto dall’art 660, ma risponderà del reato di violenza sessuale di cui all’art 609 bis.
Di seguito, riporto le sentenze più recenti:
1) sentenza n. 37725/2021 Cass. “il reato di violenza sessuale si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria”.
Confermata, dunque, la responsabilità penale di un uomo che aveva schiaffeggiato il sedere di una donna.
2) sentenza n. n. 31737/2020 Cass.: “il palpeggiamento del sedere, posto in essere con atto repentino e comunque in una situazione in cui la vittima non ha la possibilità di sottrarsi alla condotta posta in essere dall’aggressore integra il reato di violenza sessuale”
Nel caso di goliardia, come già anticipato sopra, non attenua il fatto come dimostra la sentenza n 46218/18, sempre emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha sottolineato come toccare i glutei ad una donna, per finalità goliardica, non rende meno grave il comportamento. Nello specifico, anche se l’azione del soggetto non è ridotta a procurarsi un piacere fisico, la stessa comporta comunque un’intrusione della sfera sessuale della persona che la subisce e dunque il configurarsi del reato di violenza sessuale (Cass. n. 46218/18).
Il rispetto verso la persona umana, a prescindere dal sesso, deve essere un principio che non può essere messo in secondo piano anche se solo per puro divertimento e superficialità.
Avv. Aniello Mancuso