-Articolo dell’Avv. Barbara Barbato-
I disegni di legge in discussione in Parlamento intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l’attribuzione anche del cognome materno.
Alcune delle proposte di legge poi, intervengono anche sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi.
QUADRO NORMATIVO
Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell’art. 22 Cost., secondo cui “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome”, da leggersi in combinato disposto con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all’identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, “assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (…) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare” (Sentenza n. 13/1994).
L’art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge.
Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l’ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l’attribuzione del cognome al figlio legittimo.
La trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome.
Preliminarmente alla disamina della normativa è opportuno osservare che tale disciplina è stata oggetto di un recente intervento della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità di ogni forma di automatica attribuzione del cognome paterno (vedi box).
In particolare, per quanto concerne il codice civile, l’art. 237, secondo comma c.c. in tema di possesso di stato, poneva- già nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 154/2013- come elemento costitutivo l’aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere. L’art. 262 c.c., poi, prevede che “il figlio nato fuori dal matrimonio deve assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è contemporaneo di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre”. Quando però la paternità viene accertata successivamente al riconoscimento della madre, spetta al figlio decidere se vuole assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre; se, invece, la filiazione è stata accertata o riconosciuta dopo l’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se è ormai diventato segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello del genitore che successivamente l’ha riconosciuto. Nel caso in cui il figlio sia minore la decisione sul cognome compete al giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Ulteriori disposizioni in tema di nome sono poi dettate dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L’attuale art. 29, secondo co. del d.P.R. 396/2000 richiede – in relazione alla dichiarazione di nascita- l’enunciazione del prenome che si vuole attribuire. L’art. 33, co. 1, del DPR 396/2000, poi, prevede che “il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a s2102ua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato”. Da ultimo l’art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 vieta di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, allo scopo di evitare omonimie dovute all’identità del cognome.
A livello di fonti sovranazionali, la Carta di Nizza (2000) sui diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (art. 21) nonché l’obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23).
Per quanto riguarda in particolare l’attribuzione del cognome l’articolo 16 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall’Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lett. g).
Ancora, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), del Consiglio d’Europa hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.
La questione relativa all’attribuzione del cognome è stata oggetto poi di un ampio dibattito anche nella giurisprudenza nazionale.
Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l’illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui- con riguardo ai figli- AA.SS. 170, 286, 1025,2102, 2276 e 2293 nati fuori dal matrimonio e agli adottati- prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Tale decisione prende le mosse dalla rimessione effettuata nel 2013 dalla Corte d’appello di Genova, la quale ha sollevato − in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede “l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori”.Il giudice rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione dell’art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto all’identità personale, che implica il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali. Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.
Recentissima la pronuncia tranchant:
Al Parlamento la scelta definitiva con l’esame dei testi al fine di redigere un testo unificato
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Avv. Barbara Barbato, Patrocinante in Cassazione . Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Già Assessore comunale. |